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Art. 7
I
soci si distinguono in:
a) Soci fondatori: persone fisiche che entro tre
mesi dalla data di costituzione della presente Associazione
aderiscano alla stessa con lo scopo di contribuire alla
sua fondazione e ad uno sviluppo rapido anche tramite un
determinato versamento proposto dal Consiglio Direttivo;
b) Soci ordinari: simpatizzanti, benemeriti sostenitori,
vitalizi; qualsiasi persona fisica in qualunque modo interessata
agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire che
versi una delle quote associative fissate di anno in anno
dal Consiglio Direttivo;
c) Soci onorari: persone fisiche che abbiano acquisito
particolari benemerenze nel campo dell'attività dell'Associazione;
essi vengono nominati dall'Assemblea dei Soci. L'adesione
dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere
disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'Associazione
comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto
nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi
dell'Associazione.
Art.
8
L'entità
delle quote minime di associazione per ciascuna categoria
di soci viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Art.
9
Tutti i membri dell'Associazione
hanno gli stessi diritti e doveri, salvo quanto stabilito
dal presente Statuto.
1) I Soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente
Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente
adottate dagli organi associativi;
b)a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell'Associazione;
c)a versare la quota associativa di cui al precedente
articolo.
2) I Soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.
Art.
10
Organi
dell'Associazione sono:
a) Assemblea dei Soci
b) Consiglio Direttivo
c) Comitato Esecutivo
d) Presidente Onorario
e) Presidente
f) Vicepresidente
g) Comitato Scientifico
h) Comitato degli Amici
i) Collegio dei Revisori dei conti.
Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.
Art.11
L'Assemblea
è costituita da tutti i soci che siano tali da almeno due
mesi. Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di
voto, resta automaticamente sospeso per i soci morosi. I
Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio munito
di delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo
due altri Soci.
Art.
12
L'Assemblea
dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso
affisso nei locali della Sede dell'Associazione almeno quindici
giorni prima di quello fissato per la riunione nonché, con
il medesimo anticipo, mediante lettera ai Soci oppure pubblicazione
dell'avviso sul notiziario dell'Associazione o su altri
organi si stampa diffusi sul territorio piemontese. L'avviso
di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno,
ora e luogo (che può anche essere diverso da quello della
sede dell'Associazione, purchè nella regione Piemonte) dell'adunanza
e l'elenco delle materie da trattare.
Art.
13
L'Assemblea si riunisce almeno due
volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo
(entro il 30 aprile) e del bilancio
preventivo (entro il 30 ottobre) e delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca dei membri del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
2) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa
al rendiconto e all'attività svolta all'Ente; 3)
sul rendiconto consuntivo;
4) sul bilancio preventivo;
5) sugli altri argomenti sottoposti al suo esame
dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può inoltre essere
convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria
ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta
di almeno un decimo dei soci o del Collegio dei Revisori
dei conti.
L'Assemblea straordinaria delibera.
1) sulle modifiche dello Statuto sociale;
2) sulla fusione con altre Associazioni od Enti;
3) sulla trasformazione della struttura giuridica
dell'Ente;
4) sulla cessazione, liquidazione ed eventuale destinazione
delle attività dell'Ente ad
Associazioni od Enti aventi finalità uguali od affini.
Art.
14
Per
la validità delle assemblee, ordinarie o straordinarie,
in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio
o per delega, di più della metà dei soci aventi diritto.
Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione,
l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a
maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per elezioni
alle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza
relativa.
Art.
15
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in
sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di
entrambi è presieduta da persona nominata dall'Assemblea
stessa. Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.
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