LO STATUTO
 
 
0 GLI SCOPI
 
 
 
 
 


Art. 7
I soci si distinguono in:
a) Soci fondatori: persone fisiche che entro tre mesi dalla data di costituzione della presente Associazione aderiscano alla stessa con lo scopo di contribuire alla sua fondazione e ad uno sviluppo rapido anche tramite un determinato versamento proposto dal Consiglio Direttivo;
b) Soci ordinari:
simpatizzanti, benemeriti sostenitori, vitalizi; qualsiasi persona fisica in qualunque modo interessata agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire che versi una delle quote associative fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
c) Soci onorari: persone fisiche che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo dell'attività dell'Associazione; essi vengono nominati dall'Assemblea dei Soci. L'adesione dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8
L'entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di soci viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 9
Tutti i membri dell'Associazione hanno gli stessi diritti e doveri, salvo quanto stabilito dal presente Statuto.
1) I Soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b)a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
c)a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2) I Soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.

Art. 10
Organi dell'Associazione sono:
a) Assemblea dei Soci
b) Consiglio Direttivo
c) Comitato Esecutivo
d) Presidente Onorario
e) Presidente
f) Vicepresidente
g) Comitato Scientifico
h) Comitato degli Amici
i) Collegio dei Revisori dei conti.
Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Art.11
L'Assemblea è costituita da tutti i soci che siano tali da almeno due mesi. Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i soci morosi. I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio munito di delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo due altri Soci.

Art. 12
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali della Sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione nonché, con il medesimo anticipo, mediante lettera ai Soci oppure pubblicazione dell'avviso sul notiziario dell'Associazione o su altri organi si stampa diffusi sul territorio piemontese. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione, purchè nella regione Piemonte) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 13
L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre) e delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
2) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa al rendiconto e all'attività svolta all'Ente; 3) sul rendiconto consuntivo;
4) sul bilancio preventivo;
5) sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci o del Collegio dei Revisori dei conti.
L'Assemblea straordinaria delibera.
1) sulle modifiche dello Statuto sociale;
2) sulla fusione con altre Associazioni od Enti;
3) sulla trasformazione della struttura giuridica dell'Ente;
4) sulla cessazione, liquidazione ed eventuale destinazione delle attività dell'Ente ad
Associazioni od Enti aventi finalità uguali od affini.


Art. 14
Per la validità delle assemblee, ordinarie o straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di più della metà dei soci aventi diritto. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per elezioni alle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'Assemblea.

 
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
  dal Art.1 al Art. 6      
dal Art.16 al Art. 24