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Allegato A all'atto repertorio numero 173.783/4.753
STATUTO
dell'Associazione ALZHEIMER PIEMONTE
Art.
1
E'
costituita con sede legale in Torino, Via Confienza n. 5
l'Associazione "Alzheimer Piemonte"
senza scopo di lucro. L'associazione, che ha durata illimitata,
opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte. L'Associazione,
nello Statuto e nell'attività, si uniforma ai criteri indicati
nella legge 11 agosto 1991, n. 266 e del D. Lgs 460/97.
Art.
2
L'Associazione
si propone di:
a) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica
e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
b) stimolare la ricerca e per quanto possibile coordinarla
sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia
di Alzheimer;
c) assistere e sostenere i malati di Alzheimer ed
i loro familiari divenendone un punto di collegamento e
coordinamento;
d) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari
per ottenere una migliore politica pubblica ed una maggiore
legislazione;
e) promuovere la nascita di centri pilota per la
diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale
socio-sanitario specializzato.
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza
sociale e socio-sanitaria.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie,
in quanto integrative delle stesse. L'Associazione può emettere
titoli di solidarietà.
Art.
3
Per conseguire le proprie
finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati,
l'associazione:
a) promuove la diffusione di ogni informazione giudicata
potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato
sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati;
b) promuove una continua diffusione di informazione
sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze
emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare
progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
c) formula proposte operative alle istituzioni pubbliche,
traducibili in norme legislative;
d) collabora ed eventualmente promuove iniziative
volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro
epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e
correlate allo studio dei fattori predittivi che influenzano
la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzioni;
all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali)
atte a identificare i fattori dell'evoluzione della malattia;
e) collabora ed eventualmente promuove ogni proposta
scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato
e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona
fisica e morale;
f) promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi,
psichiatri, geriatri, filosofi, ecc., la costituzione di
gruppi bioetica per ogni problema che coinvolge il malato;
g) promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni,
conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino
la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi
per la realizzazione degli obiettivi;
h) cura il collegamento con tutte le Associazioni
italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
i) opera comunque in qualunque modo venga ritenuto
utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale,
sociale e umana delle persone affette dalla malattia di
Alzheimer, e disturbi correlati, e delle loro famiglie.
Art.
4
Il
patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di
proprietà dell'associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le
eccedenze di bilanci;
c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari
a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati
a incrementare il patrimonio.
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dai contributi associativi
b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni
a esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali,
vendita di libri o altro;
c) da ogni altra entrata che concorra a incrementare
l'attività associativa.
Art.
5
L'esercizio
finanziario chiude il trentuno dicembre di ogni anno e il
bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, sarà esaminato
dal Collegio dei Revisori dei conti che riferirà all'Assemblea.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo
è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo
del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso
la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea
convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti
coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Art.
6
Chi
intende far parte dell'Associazione in qualità di socio
deve presentare domanda scritta alla segreteria dell'associazione.
La domanda di adesione comporta, di per sé, l'accettazione
dello Statuto e l'impegno di uniformarsi; su di essa delibera,
a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. In
caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di
adesione, quest'ultima si intende accettata. La qualità
di socio viene meno per: -dimissioni; -decadenza deliberata
dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia moroso
da oltre un anno, nel pagamento della quota associativa;
-esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico
del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia
svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione.
In caso di opposizione del socio deciderà in seconda istanza
e insindacabilmente l'Assemblea ordinaria dei soci. I membri
del Consiglio Direttivo non dovranno in speciale modo rivestire
cariche in altre Associazioni analoghe ed i medesimi decadranno
dallo loro carica se candidati e/o eletti successivamente
in Associazioni analoghe alla presente.
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