LO STATUTO
 
 
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Allegato A all'atto repertorio numero 173.783/4.753

STATUTO dell'Associazione ALZHEIMER PIEMONTE

Art. 1
E' costituita con sede legale in Torino, Via Confienza n. 5 l'Associazione "Alzheimer Piemonte" senza scopo di lucro. L'associazione, che ha durata illimitata, opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte. L'Associazione, nello Statuto e nell'attività, si uniforma ai criteri indicati nella legge 11 agosto 1991, n. 266 e del D. Lgs 460/97.

Art. 2
L'Associazione si propone di:
a) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
b) stimolare la ricerca e per quanto possibile coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
c) assistere e sostenere i malati di Alzheimer ed i loro familiari divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
d) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica ed una maggiore legislazione;
e) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato.
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione può emettere titoli di solidarietà.

Art. 3
Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati, l'associazione:
a) promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati;
b) promuove una continua diffusione di informazione sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
c) formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
d) collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e correlate allo studio dei fattori predittivi che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzioni; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori dell'evoluzione della malattia;
e) collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
f) promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc., la costituzione di gruppi bioetica per ogni problema che coinvolge il malato;
g) promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
h) cura il collegamento con tutte le Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
i) opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, e disturbi correlati, e delle loro famiglie.

Art. 4
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilanci;
c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio.
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dai contributi associativi
b)
dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni a esse collegate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali, vendita di libri o altro;
c) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività associativa.

Art. 5
L'esercizio finanziario chiude il trentuno dicembre di ogni anno e il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, sarà esaminato dal Collegio dei Revisori dei conti che riferirà all'Assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 6
Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di socio deve presentare domanda scritta alla segreteria dell'associazione. La domanda di adesione comporta, di per sé, l'accettazione dello Statuto e l'impegno di uniformarsi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. In caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di adesione, quest'ultima si intende accettata. La qualità di socio viene meno per: -dimissioni; -decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia moroso da oltre un anno, nel pagamento della quota associativa; -esclusione: deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione. In caso di opposizione del socio deciderà in seconda istanza e insindacabilmente l'Assemblea ordinaria dei soci. I membri del Consiglio Direttivo non dovranno in speciale modo rivestire cariche in altre Associazioni analoghe ed i medesimi decadranno dallo loro carica se candidati e/o eletti successivamente in Associazioni analoghe alla presente.